4 - Nuova rottamazione ruoli
Si ritiene opportuno segnalare una ulteriore modifica normativa introdotta nel Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), che dopo il via libera del Senato con voto di fiducia passa all’esame della Camera.
Si tratta della riammissione alla c.d. rottamazione-quater (introdotta dalla L. 197/2022), la cui domanda, in base alla modifica approvata, andrà presentata entro il 30 aprile 2025. Al momento, non viene riproposta una ulteriore rottamazione dei ruoli (la quinta per gli amanti della statistica), quindi l’intervento legislativo risulta riservato a coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione ex L. 197/2022 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti.
La rottamazione dei ruoli che si ripropone riguardava i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 comma 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando domanda entro il 30 giugno 2023, beneficia(va) dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Rispetto alle rottamazioni precedenti, quest’ultima si è rivelata più conveniente, in quanto causava anche lo stralcio degli interessi compresi nei carichi (in sintesi, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73) e non solo degli interessi di mora.
Come per le precedenti rottamazioni, il tardivo, insufficiente od omesso pagamento anche di una sola delle rate causa il mancato perfezionamento della rottamazione e la conseguente riemersione del debito a titolo di sanzioni, aggi di riscossione (laddove ancora previsti) e interessi, sia da ritardata iscrizione a ruolo sia di mora.
I debitori che sono decaduti ora possono mantenere i benefici della rottamazione dei ruoli:
- presentando domanda entro il 30 aprile 2025 (nella quale occorre impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti);
- pagando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive con scadenza il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.
La domanda sembra che debba essere presentata anche se non ci fossero somme da pagare, come nel caso di rate pagate ma in ritardo.
Come di consueto, la liquidazione delle somme da pagare avviene d’ufficio, mediante comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2025.
Va poi ulteriormente precisato che “la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 (ovvero quella resa a suo tempo nei termini della L. 197/2022) può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025”.
Entro il 30 aprile, quindi, il contribuente può integrare la domanda di rottamazione, ad esempio aggiungendo o togliendo carichi che erano già compresi nella domanda in origine presentata.
Sembra possibile presentare diverse domande di rottamazione, in modo che l’eventuale decadenza da una di queste non comprometta le altre.
Anche in questo caso, qualsiasi tipo di inadempienza nel pagamento delle rate compromette il buon esito della rottamazione, fermi i 5 giorni di tolleranza per il ritardo.
Non si tratta di una nuova rottamazione, di conseguenza i debitori:
- non possono includere carichi consegnati dopo il 30 giugno 2022, che non potevano formare oggetto di rottamazione;
- non possono includere carichi che, pur essendo stati consegnati entro il 30 giugno 2022, non erano inclusi nell’originaria domanda di rottamazione.
Lo studio resta a disposizione di coloro che intendessero approfondire la specifica tematica.