4 - La Patente a punti nei cantieri temporanei o mobili

L'argomento è importante e tuttavia ad oggi non è ancora stato emanato il decreto attuativo del Ministero del Lavoro che permetta di avere le disposizioni operative che consentano ai destinatari del nuovo sistema di chiedere telematicamente all’Ispettorato del Lavoro la patente a punti.

Le condizioni richieste ai destinatari del nuovo sistema abilitante sono quelle che già oggi le aziende devono possedere per operare e riguardano sostanzialmente il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ stato altresì previsto che a domanda telematica possa essere inoltrata o dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo interessato o da loro intermediario abilitato.

In estrema sintesi segnaliamo che la norma di riferimento è l’art.) del Testo Unico della Sicurezza, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Questo istituto era già era previsto dalla norma originaria ma dal 2008, ma ad oggi non aveva mai trovato attuazione, a causa di molteplici fattori.

Il D.L. n.19/2024, come previsto dal PNRR, ha così introdotto un articolato sistema abilitante per l'esercizio delle attività economiche a partire, per il momento, dal settore dell'edilizia, integrato dalla disciplina regolamentare attuativa prevista dal Decreto del Ministro del Lavoro, che è in attesa del perfezionamento dell'iter di approvazione.

A) DECORRENZA DEEL’OBBLIGO.

L’obbligo di possedere la Patente a Punti decorre dal 01/10/2024.

B) DESTINATARI DELLA PATENTE.

La Patente a Punti viene istituita nel campo delle costruzioni e dell'edilizia, dove va a ricoprire un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle normative volte alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il possesso della Patente a Punti diventa quindi un obbligo per:

- le imprese

- i lavoratori autonomi

che operano all'interno dei cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89 del TU 81/2008, svolgendo lavori edili o di ingegneria civile.

Non sono obbligati al possesso della Patente a Punti:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

I cantieri interessati dalla norma sono quelli in cui si svolgono le attività indicate all’interno dell’Allegato X al TU n.81/2008 e, tra esse, si citano:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;

- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il suggerimento è pertanto quello di rivolgersi ai propri consulenti aziendali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro interfacciandosi con il nostro Studio.

3 - Assunzioni agevolate ex Decreto Coesione: il Bonus Giovani

 

Premessa.

La legge n.95 del 04/07/2024 (pubblicata in G.U. il 06/07/2024) ha convertito con modificazioni il D.L. n.60 del 08/05/2024 (cd “Decreto Coesione”) al fine di implementare le politiche di coesione previste dal PNRR, cercando di rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiati.

  1. A) BONUS GIOVANI (art. 22).

Tale incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi.

L'esonero dal versamento è del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'NAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L'esonero si applica nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso quello di apprendistato e quelli con qualifica di dirigente, nonché nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

All'atto dell'assunzione o della trasformazione del contratto incentivati, il giovane:

- non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età

e

- non essere stato mai occupato a tempo indeterminato.

L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

E’ previsto che l'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Si ritiene che, come le disposizioni previste da precedenti provvedimenti, l'esonero spetta per il residuo periodo utile non utilizzato dal precedente datore di lavoro.

Le condizioni per la fruibilità dell’incentivo sono sempre quelle previste dall’art. 31 del D. Lgs 150/2015, ossia:

- gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

- gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

E’ necessaria inoltre la correntezza contributiva e l’integrale rispetto della normativa giuslavoristica e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L’esone non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 34,4 milioni di Euro per l’anno 2024.

Per la concreta operatività dell’incentivo all'assunzione, occorre attendere:

- i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (7 luglio 2024) e cioè entro il 5 settembre 2024;

- l'autorizzazione della Commissione Europea, nonché

-  le successive circolari operative dell'INPS.

Lo studio rimane, come di consueto, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e o approfondimenti.

 

 

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