6 - Concordato Preventivo Biennale – Decreto Omnibus (D.L. 113/2024)

Con il D. LGS 13 del 12.2.2024 è stato introdotto un nuovo regime tributario facoltativo rivolto ad alcune categorie di contribuenti che sottopongo alla vostra attenzione.  L’obiettivo dell’erario è quello di instaurare un rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti, concordando un imponibile fisso in via preventiva su cui calcolare le imposte sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo per gli anni 2024 e 2025.

Pur essendo disponibile da febbraio è stato però necessario attendere il corrente mese di ottobre per leggere quanto riportato nella circolare illustrativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ed il decreto omnibus in oggetto che ha introdotto alcune rilevanti modificazioni normative, talune particolarmente rilevanti, per risolvere dubbi interpretativi e necessità applicative che la lettura, non semplice del provvedimento, aveva generato.

Abbiamo oggi quindi a disposizione la normativa definitiva per le decisioni occorrenti, ma purtroppo con un importante restringimento dei tempi tecnici, affidati a tutti gli operatori, sia professionisti che contribuenti, per le valutazioni del caso e l’assunzione delle necessarie decisioni.

Il concordato preventivo biennale - in sintesi CPB - diventa però una opportunità per godere, con effetto retroattivo, di una sanatoria tombalizzante per le annualità dal 2018 al 2022 (ravvedimento speciale). Norma introdotta proprio in sede di conversione in legge del decreto Omnibus (D.L. 113/2024) il 3 ottobre 2024.

Più specificamente si precisa che il concordato biennale potrà essere presentato da tutti i soggetti aventi partita IVA assoggettati alla disciplina degli indicatori di indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).

Il reddito da dichiarare è calcolato dall’agenzia delle entrate sulla scorta dei dati indicati dagli stessi contribuenti per l’anno 2023. Pare evidente sottolineare che, per il corrente esercizio 2024, la questione si risolve nel valutare gli andamenti dell’ultimo trimestre, mentre la vera scommessa è quella relativa all’anno 2025 dove non vi sono certezze sui risultati ottenibili.

Particolarmente interessante è infine la previsione di una ulteriore facilitazione concessa agli aderenti al concordato biennale che possono beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive a particolari condizioni.

È espressamente previsto che, in relazione a questi periodi d’imposta già conclusi si provveda con un versamento di imposta sostitutiva, il cui calcolo si omette per brevità, ad eccezione dei seguenti casi:

- decadenza dal concordato biennale;

- notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta (procedimento penale).

Appare pertanto evidente che tale ultima previsione normativa introduce una possibilità di regolarizzazione delle dichiarazioni definendo le posizioni degli anni appena conclusi, almeno per quanto concerne le imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive.

Va però sottolineato che l’iva è esclusa da questo provvedimento e pertanto deve sempre essere registrata contabilmente e versata con la normale ed ordinaria attività di gestione.

Lo scenario è complesso soprattutto in considerazione delle particolari situazioni soggettive che ognuno dovrà analizzare partendo innanzitutto da una analisi interna prospettica del proprio lavoro.

Coloro che fossero interessati sono invitati a prendere contatto con lo studio, entro e non oltre il 18/10/2024 tenendo conto del fatto che le possibili soluzioni potranno essere valutate solo dopo lo svolgimento di apposite attività di calcolo e simulazioni di convenienza per le quali si richiede esplicita e preventiva conferma.

5 - Comparto EDILE - Prime indicazioni per richiedere la patente a punti

Nella serata del 23/09/2024, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato la circolare n. 4 con la quale definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a punti nei cantieri temporanei o mobili come identificati dall’art. 89, comma 1, lettera a) del TU 81/2008 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto concerne le informazioni sulla patente a punti, Vi rimandiamo alla circolare di studio inoltrata  a mezzo di posta elettronica il 20/09/2024.

Sono obbligati le imprese ed i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Sono considerati lavoratori autonomi ANCHE le imprese individuali senza lavoratori.

Non sono obbligati:

- i soggetti che effettuano mere prestazioni di natura intellettuale (es.: ingegneri, architetti, geometri).

- Le imprese in possesso della attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’rt.100 del D. Lgs. n.36/2023.

Il portale per effettuare la richiesta telematica di rilascio della patente a punti sarà attivo dal 01/10/2024.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a punti e sin dal momento di pubblicazione della circolare INL (ossia dal 23/09/2024) è possibile presentare una AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1) del TU 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con efficacia limitata al 31/10/2024 e vincola il dichiarante a presentare la domanda per il rilascio della patente a punti mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

Si ribadisce che le condizioni per il rilascio della patente dovrebbero essere già in possesso per operare nei cantieri.

Tenuto conto che la gran parte di esse attengono a norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è opportuno riferirsi ai rispettivi consulenti in materia.

Lo scrivente studio è a disposizione per fornire eventuali ed ulteriori delucidazioni e per la predisposizione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva che si intende inoltrare a mezzo Pec all’INL e per gli ulteriori adempimenti conseguenti. 

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