6 - L'obbligo di deposito della PEC per gli amministratori

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di disporre di una PEC personale e di comunicarla al Registro Imprese. Questo obbligo, inizialmente previsto per le società e le imprese individuali, è stato esteso a tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica. 
 
Tempistiche:
  • Società costituite prima del 1° gennaio 2025: devono comunicare la PEC entro il 30 giugno 2025.
  • Società costituite dal 1° gennaio 2025: devono comunicare la PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. 
     
L'amministratore dovrà comunicare la propria PEC personale al Registro Imprese, seguendo le indicazioni operative fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). 
La comunicazione della PEC personale dell'amministratore costituisce il suo domicilio digitale, e tutte le comunicazioni ricevute su quell'indirizzo avranno valore legale. 
La legge prevede sanzioni per chi non si adegua all'obbligo entro la scadenza. 
Questo Studio è a disposizione per procedere sia con la predisposizione della casella di posta elettronica certificata che per il successivo deposito presso il Registro delle Imprese.

5 - L'obbligo di stipula della polizza CATASTROFALE

Segnalo che l’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.

Pur non essendo un argomento specificamente riconducibile al perimetro dell’assistenza resa da questo Studio Professionali ritengo opportuno informarvi su questo particolare obbligo di legge che potrebbe impattare sulle rispettive gestioni aziendali.

L’obiettivo di questa misura sembra essere duplice: da un lato, ridurre probabilmente il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall’altro, consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.

L'obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 in virtù del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202. Tale obbligo è vincolante indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto e dalle relative norme transitorie stabilite al suo interno.

La legge n. 213/2023 aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. In attuazione di tale previsione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 che inquadra e definisce, in particolare tra i più importanti l’ambito di applicazione, i beni oggetto di copertura, la definizione degli eventi catastrofali, la determinazione del premio, la franchigia ed altre importanti informazioni descrittive dei contenuti.

L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c..

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa:

- terreni

  • - fabbricati
  • - impianti e macchinari
  • - attrezzature industriali e commerciali
  • Gli eventi catastrofici che determinano l’indennizzabilità dei danni sono:
  1. a) sismi,
  2. b) alluvioni, inondazioni, esondazioni
  3. c) frane
  • Le polizze possono preveder uno scoperto o franchigia non superiore al 15%.
  • È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.
  • Le imprese che rientrano tra i soggetti obbligati sono tenute a sottoscrivere le polizze contro eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025 e ciò a prescindere dalla data di entrata in vigore del decreto e dall'adeguamento delle polizze da parte delle compagnie.
  • Il periodo transitorio specificato nel Decreto mira, invece, a garantire che tutte le polizze assicurative siano aggiornate in conformità con le disposizioni legislative entro un tempo definito.
  • Le compagnie devono predisporre, anche adeguando schemi già in uso, modelli di polizza conformi alla normativa entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
  • Per le polizze già in vigore, l'adeguamento diventa effettivo dal momento del primo rinnovo o quietanzamento successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Questo consente agli assicurati di non subire interruzioni nelle loro coperture esistenti.
  • Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni in merito.

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