2 - Lettere di intento - Attenzione all’emissione delle fatture elettroniche dal 1.1.2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali.

L’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha infatti previsto il rafforzamento dei controlli per evitare l’utilizzo di falsi plafond Iva.

L’amministrazione potrà dunque, in caso di frode, intervenire su 2 fronti:

  1. Inibire il rilascio ed invalidare lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  2. Inibire l’emissione di fatture elettroniche, recanti il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972nel caso in cui queste riportino un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Tali novità, specificamente quella del punto 2, comporterà un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.

Infatti, nel caso in cui riceviate una lettera d’intento e vi troviate nella necessità di dover emettere una fattura elettronica non imponibile ai sensi dell’art.8 c.1 lett. C, dovrete preoccuparvi di compilare il blocco 2.2.1.16, del tracciato xml, chiamato <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

Tali annotazioni, che stando alla norma dovrebbero essere riportate in tutte le righe di dettaglio della fattura, hanno aperto un dibattito tra l’Agenzia delle Entrate e le società produttrici di Software per Fatture Elettroniche le quali sostengono, giustamente, che così operando, l’emissione dei documenti diventerebbe eccessivamente laboriosa ed aumenterebbe il rischio di commettere degli errori in fase di compilazione (oltre a determinare una spropositata lunghezza materiale del documento in fase di eventuale stampa).

Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa a riguardo, ma la posizione interpretativa, che sta trapelando negli ultimi giorni, è che, in attesa di un chiarimento definitivo, si possa riportare in un solo rigo gli estremi delle dichiarazioni d’intento utilizzate per poter applicare il regime di non imponibilità confidando nella prassi di poter avere una sola dichiarazione di intento indicata per singola fattura emessa.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio e quindi conseguentemente la contestazione, operabile in vario modo e forma, do ogni documento fiscale emesso in quanto non conforme e passibile di sanzione.

Monitoreremo l’evoluzione della normativa nelle prossime settimane e daremo tempestivamente ulteriori aggiornamenti.

In ogni caso lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti riteneste opportuno avere in merito.  

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