2 - La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

Anche quest'anno dobbiamo misurarci su talune disposizioni recate dalla legge di bilancio n.29/12/2022, n. 197 che tratta il tema della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Approfondiamo in questa circolare gli aspetti essenziali del provvedimento. La definizione agevolata è prevista:

  • • per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 e di importo residuo, alla data del 01/01/2023, fino a euro 1.000,00, l’annullamento automatico (c. 222);
  • • per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 di qualsiasi importo (esclusi ovviamente quelli rientranti nel primo punto), la definizione agevolata (c. 231).

Sono esclusi pertanto i debiti relativi all’art. 3, c. 16, D.L. n. 119/2018, quelli afferenti alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, p. 1, lett. a), decisioni 2007/436/CE, Euratom del CE, del 7/6/2007, 2014/335/UE, Euratom del CE, del 26/5/2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché all’IVA riscossa all’importazione.

Lo stralcio parziale dei carichi sottosoglia (fino a € 1.000)

Per i debiti fino a € 1.000 la LB 2023 ha previsto l’annullamento automatico, al 31/01/2023, dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici previdenziali. Al contrario, per quelli affidati da enti diversi l’annullamento non riguarda il capitale, le somme a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e quelle di notifica della cartella; per le sanzioni amministrative, comprese quelle codice strada, l’annullamento riguarda solo interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, L. n. 689/1981 e di cui all’art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973, mentre restano dovute somme per rimborso delle spese delle procedure esecutive e quelle di notificazione della cartella di pagamento. In ogni caso, tali enti possono non applicare lo stralcio con provv., adottato entro il 31/01/2023 e comunicato, entro tale data, all’agente della riscossione.

La rottamazione dei carichi soprasoglia (superiore a € 1.000)

Per i debiti di cui al secondo punto, il c. 231 ha previsto la definizione agevolata senza il versamento:

  • • delle sanzioni amministrative;
  • • degli interessi;
  • • degli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973;
  • • delle sanzioni e delle somme aggiuntive, di cui all’art. 27, c. 1, D.Lgs. n. 46/1999;
  • • dell’aggio all’agente della riscossione, di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999.

Conseguentemente, rimangono dovuti in capo al debitore:

  • • le somme a titolo di capitale;
  • • le spese per le procedure esecutive;
  • • le spese per la notifica della cartella di pagamento.

Per le cartelle contenenti solo sanzioni amministrative (senza imposte), la definizione ha ad oggetto esclusivamente gli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, L. n. 689/1981, e di cui all’art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973, nonché le somme a titolo di aggio, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Come si aderisce alla rottamazione: il c. 234 ha previsto che l’agente della riscossione renda disponibile nell’area riservata del proprio sito i dati relativi ai carichi definibili; il c. 235 prevede che il debitore manifesta la propria volontà di aderire rendendo, entro il 30/04/2023, apposita dichiarazione in modalità esclusivamente telematica. Infine, entro il 30/06/2023, l’agente comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute.

I benefici in termini di rateizzazione dei carichi

Il c. 232 della LB2023 ha stabilito che le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione entro il 31/07/2023 o corrisposte in 18 rate, secondo questa scadenza temporale: la 1° e la 2°, ciascuna di ammontare pari al 10% del debito, da pagare entro il 31/07/2023 e il 30/11/2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, da corrispondere con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La LB 2023 ha precisato, al c. 233, che in caso di opzione per il pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 01/08/2023, gli interessi al tasso del 2% annuo, non applicandosi la disciplina di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Le conseguenze della decadenza dalla rottamazione

Il c. 244 ha disposto che, nell’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, o di tardivo pagamento, superiore a cinque giorni, delle somme dovute o di una delle rate del piano di ammortamento, la definizione non produce effetti, e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In caso di versamento parziale, le somme corrisposte sono acquisite a titolo di acconto e non determinano l’estinzione del debito residuo di cui l’agente prosegue la riscossione coattiva.

Lo studio resta comunque a disposizione per i necessari approfondimenti sul tema fin qui sinteticamente richiamato.

 

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