12/G - JOBS ACT – Settimo approfondimento dei temi proposti
G) LAVORO ACCESSORIO DOPO LE MODIFICHE DEL JOBS ACT
Il D. Lgs. n.81/2015 apporta alcune modifiche anche al contratto di lavoro accessorio.
Aumenta il limite massimo (da Euro 5.000 ad Euro 7.000 euro nel corso di un anno civile) entro cui deve rientrare il compenso complessivo percepito dal lavoratore da tutti i committenti perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio.
Rimane immutato il limite di € 2.000,00 riferito alle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente, rivalutati annualmente.
Sul punto si osserva che l'importo netto è stato già rivalutato ad € 2.020,00 per l'anno 2015 (Inps, circ. 77/2015).
Rispetto alla precedente formulazione viene meno il riferimento all'”anno solare” a favore della nozione di ”anno civile”, da intendersi come periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Una interessante innovazione è la stabilizzazione della previsione secondo la quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in qualsiasi settore inclusi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 di compenso per anno civile.
Il decreto legislativo prevede il divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
Importanti novità sono previste riguardo all'utilizzo dei buoni orari.
I committenti imprenditori o professionisti potranno acquistarli esclusivamente attraverso modalità telematiche, mentre gli altri committenti potranno continuare a servirsi del tradizionale canale delle rivendite autorizzate.
Circa l'importo del voucher, il decreto legislativo prevede la fissazione del valore nominale da parte di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, «tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.».
In attesa della emanazione del decreto, l'importo è fissato in € 10,00
È inoltre prevista, da parte dei soli committenti imprenditori e professionisti, una comunicazione alla Direzione territoriale del Lavoro competente, da effettuarsi attraverso modalità telematiche, inclusi sms o posta elettronica, prima dell'inizio della prestazione lavorativa (con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg. successivi) contenente i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore ed Il luogo di svolgimento della prestazione.
Non sono invece previsti obblighi di comunicazione per le altre tipologie di committenti.
Il mio studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto informativo in merito.